IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
approvato con  regio decreto  20 aprile 1939,  n. 1163,  e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il  decreto ministeriale  26 febbraio 1996,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del  26 aprile 1996, recante: "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ai corsi  di
laurea della facolta' di economia";
  Vista la delibera del consiglio  della seconda facolta' di economia
(scienze   bancarie,    finanziarie   e    assicurative),   formulata
nell'adunanza del 16 dicembre  1996, intesa ad ottenere l'adeguamento
dei corsi di laurea afferenti  alla facolta' alle modifiche apportate
alla tabella VIII dal decreto ministeriale suddetto;
  Vista la proposta del senato accademico del 13 marzo 1997;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  15 aprile
1997;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Ministero
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica,
comunicato con nota del 29 ottobre  n. 1997, prot. n. 1639. in merito
alla  richiesta di  adeguamento  al nuovo  ordinamento didattico  dei
corsi di laurea afferenti alla  seconda facolta' di economia (scienze
bancarie, finanziarie e assicurative);
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997, prot. n. 2079, e
la nota rettorale di riscontro del 10 settembre 1997, prot. n. 6536;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  di  statuto proposta,  ai  sensi  del quartocomma,  seconda
parte,  dell'art.  17 del  testo  unico  delle leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  parte  II  "ordinamento  degli  studi,  facolta',  lauree  e
diplomi", titolo  X "seconda facolta' di  economia (scienze bancarie,
finanziarie   e   assicurative)",    all'art.   202   dello   statuto
dell'Universita'  cattolica  del  Sacro Cuore,  approvato  con  regio
decreto   20  aprile1939,   n.  1163,   e  successive   modifiche  ed
integrazioni, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente nuovo
comma, con il conseguente scorrimento dei commi successivi:
  "La  struttura  didattica  competente puo'  stabilire  con  propria
delibera le propedeuticita' indispensabili fra i vari insegnamenti, e
lo studente non sara' ammesso agli  esami se non avra' prima superato
quelli relativi agli insegnamenti propedeutici.".